IMU 2012

La categoria

06/06/2012

COMUNE DI AULETTA - ACCONTO IMU 2012 ENTRO LUNEDÌ 18 GIUGNO 2012
CHI DEVE PAGARE
soggetti passivi: il titolare del diritto reale di piena proprietà o usufrutto, uso, abitazione (es. il coniuge superstite o assegnatario), enfiteusi, superficie su fabbricati e/o aree fabbricabili
COSA PAGARE
1. abitazione principale e pertinenze aliquota ridotta del 4 per mille e detrazione abitazione principale: dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo e del suo nucleo familiare
pertinenze: unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale. La pertinenza deve essere posseduta dal soggetto passivo dell'abitazione principale. L'aliquota ridotta del 4 per mille è applicabile solo a 1 C2 (cantina, soffitta o deposito), 1 C6 (autorimessa) e 1 C7 (tettoia), non superando, quindi, il n° massimo di 3 pertinenze comprendendo anche quelle iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (ad esempio se la cantina è accatastata insieme all'alloggio, vale come 1 C2 e quindi il possesso di un ulteriore deposito è tassato ad aliquota del 7,6 per mille)
detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è divisa in parti uguali a prescindere dalle quote di possesso. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
casi particolari:
• il coniuge superstite, anche in caso di rinuncia all'eredità, gode del diritto di abitazione per l'alloggio di residenza familiare ed è soggetto passivo IMU sino a concorrenza della quota posseduta dal defunto;
• il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, per provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, detiene il diritto di abitazione ed è soggetto passivo IMU in via esclusiva dell'abitazione assegnata;
• i coniugi che risiedono in 2 immobili di proprietà diversa: 1) se gli immobili sono nello stesso comune: solo uno dei due coniugi ha diritto all'aliquota ridotta e alla detrazione; 2) se gli immobili sono in comuni diversi: hanno diritto entrambi alle agevolazioni per l'abitazione principale;
Avvertenza: NON sono considerate abitazioni principali
• le abitazioni date in uso gratuito ai propri familiari
• le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero
• le abitazioni possedute dagli appartenenti alle forze dell'ordine che per motivi di servizio risiedono in caserma

2. altri fabbricatialiquota base del 7,6 per mille altri fabbricati: tutti i fabbricati che non siano abitazione principale o pertinenze o fabbricati strumentali all'attività agricola (come ad esempio le seconde case, le pertinenze oltre alla terza, le abitazioni date in uso gratuito ai parenti);
riduzione per inagibilità: riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e non utilizzati (l'inagibilità deve essere accertata dal Comune o auto dichiarata dal soggetto passivo);

3. aree fabbricabili aliquota base del 7,6 per mille aree fabbricabili: le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al vigente P.R.G.C. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili:
• i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;
• le aree pertinenziali dei fabbricati (la rendita catastale del fabbricato deve ricomprenderne il valore);

4. fabbricati rurali esenti fabbricati rurali: fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993, legge di conversione n. 133/1994. Affinché il fabbricato possa essere considerato rurale deve essere utilizzato per un'attività agricola fiscalmente riconosciuta svolta da un imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto o un titolare di P. IVA agricola. L'abitazione principale dell'imprenditore agricolo è assoggettata all'imposta con l’aliquota prevista per l'abitazione principale (4 per mille);
Avvertenza: in mancanza di apposita dichiarazione presentata in Comune, l'esenzione non è applicabile e i fabbricati sono, quindi, assoggettati all'aliquota base del 7,6 per mille;

5. terreni
terreno agricolo: terreno adibito all'esercizio di un'attività agricola fiscalmente riconosciuta svolta da un imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto o un titolare di P. IVA agricola esenti altri terreni: si attendono chiarimenti legislativi circa l'applicabilità dell'imposta;
COME PAGARE
Per i versamenti utilizzare esclusivamente il modello F24 compilando la "Sezione IMU e altri tributi locali" nei seguenti campi:
• codice ente/codice comune: A495 (identifica il Comune di Auletta);
• acc.: crocettare (entro il 18 giugno è ammesso il pagamento del solo acconto);
• numero immobili: indicare il numero di unità immobiliari catastali relative al rigo compilato
• codice tributo: per ogni immobile possono corrispondere 1 o 2 codici tributo:
- importo dovuto per abitazione principale e pertinenze codice 3912
- per aree fabbricabili parte comunale (metà del dovuto) codice 3916
- per aree fabbricabili parte statale (l’altra metà) codice 3917
- altri fabbricati parte comunale (metà del dovuto) codice 3918
- altri fabbricati parte statale (l’altra metà) codice 3919

rateazione/mese rif.: da compilare solo per il codice 3912 in acconto (se si paga in 2 rate scrivere «0101»; se si paga in 3 rate scrivere «0102» per la rata di giugno e «0202» a settembre)
anno di riferimento: indicare l'anno «2012» per ogni rigo compilato
importi a debito versati: indicare il dovuto arrotondato all'unità per ogni rigo compilato detrazione: se spettante, indicare la detrazione a disposizione per l'acconto
totale G: la somma degli importo a debito versati
saldo G — H: lo stesso importo di G
DOVE PAGARE
Presentando il modello F24 presso sportelli bancari, postali, Equitalia, ricevitorie autorizzate.
QUANDO PAGARE
L'imposta deve essere versata in acconto (pari al 50% dell'imposta annua dovuta) entro lunedì 18 giugno 2012 e a saldo entro lunedì 17 dicembre 2012. In deroga alla disciplina ordinaria il versamento per l'abitazione principale e pertinenze può essere effettuato in tre rate: 18 giugno (pari a un terzo dell'imposta dovuta annua), 17 settembre (1/3), 17 dicembre (saldo). A giugno l'imposta deve essere versata solo in acconto e non è ammissibile il versamento in un'unica soluzione (il Comune, entro il 30 settembre, e lo Stato, entro il 10 dicembre, hanno la facoltà di variare le aliquote)
CALCOLO DELL'IMU
I risultati ottenuti dalle formule che seguono vanno rapportati alla quota nonché ai mesi di possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero)
1. abitazione principale e pertinenze = rendita catastale x 1,05 x 160 x 4 0/00 – detrazione
2. altri fabbricati = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore* x 7,6 0/00
* il moltiplicatore dipende dalla categoria catastale del fabbricato ed è pari a:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A/10) e C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati A/10 e D/5;
• 60 (65 dal 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D/5);
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. aree edificabili = valore venale in comune commercio del terreno* x 7,6 0/00

* il valore venale in comune commercio al I ° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche Avvertenza: i valori di riferimento stabiliti ai fini ICI, intesi come valori al di sotto dei quali non si procede ad accertamento, non sono validi per l'IMU
Questo avviso è solo un'informativa a carattere generale. Per maggiori informazioni: visitate il sito www.comune.auletta.sa.it dove è disponibile il programma per il calcolo dell'acconto IMU con stampa del modello F24 semplificato, nonché la circolare ministeriale esplicativa (n. 3/DF del 18 maggio 2012) oppure contattate l'ufficio tributi (rag. Angelo PEPE Tel. 0975/392256 - ascoltare l’operatore automatico cliccando nell’ordine il tasto 1 ed il tasto 2)
 

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